Ordinanza n. 174 del 1989

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ORDINANZA N.174

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli sul ricorso proposto da Mirabella Umberto contro il primo Ufficio delle imposte dirette di Napoli, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 (pervenuta alla Corte il 18 ottobre 1988) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli sul ricorso proposto da Mirabella Umberto contro il primo Ufficio delle imposte dirette di Napoli e stata sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) poiché, <non prevedendo il predetto articolo alcun obbligo dell'Ufficio di comunicare al contribuente gli eventuali errori ed omissioni riscontrati nella dichiarazione dei redditi, si viene a violare il diritto di difesa di esso contribuente>;

che é stato depositato atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendosi che la questione é stata già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 430 del 1988).

Considerato che, non rinvenendosi motivi tali da indurre ora la Corte a modificare il precedente orientamento, va dichiarata nuovamente la manifesta infondatezza della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/03/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 29/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE